IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile R.G. n. 187/1997, promossa da Braghieri Giovanni, rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Daniela Braghieri, con studio in Piacenza, Stradone Farnese n. 26, Contro Consorzio di Bonifica Bacini Tidone Trebbia, in persona del Commissario Regionale e legale rappresentante dott. Pier Carlo Brunelli, assistito e difeso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gian Paolo Nascetti e dall'avv. Alessandro Miglioli e domiciliato in Piacenza, Via Vescovado n. 3, avente ad oggetto: restituzione somma a titolo di contributi consortili. Osservato in fatto Con atto di citazione ritualmente notificato il 6 giugno 1997 Braghieri Giovanni conveniva in giudizio il Consorzio di Bonifica Bacini Tidone Trebbia per sentire accertare e dichiarare che l'immobile posseduto dall'attore in Piacenza - frazione Pittolo, gravato da contributo consortile, non e' assoggettabile al contributo imposto dal consorzio. L'attore precisava che il consorzio suindicato aveva imposto il contributo sull'immobile situato all'interno del proprio comprensorio in quanto beneficiario di opere di bonifica realizzate nel corso degli anni. L'attore contestava la legittimita' del contributo stesso riportandosi alla sentenza della Cass. SU. 8960/1996, con la quale e' stato affermato che i contributi consortili sono legittimamente imposti e riscossi solo se dalle opere di bonifica sia derivato un beneficio diretto e specifico all'immobile de quo. Si costituiva in giudizio il Consorzio convenuto eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del giudice adito e nel merito l'infondatezza della pretesa. All'eccezione di incompetenza del giudice adito l'attore si opponeva affermando che la competenza del tribunale a conoscere delle controversie riguardanti i contributi di bonifica e' esclusa dalla natura extra tributaria dei contributi stessi. Rilevava inoltre che l'interpretazione estensiva della norma dell'art. 9 cpc, con conseguente competenza del tribunale a conoscere delle controversie in materia di contributi consortili, attua una devoluzione a detta autorita' incongrua e discriminatoria, in quanto impone al cittadino un sacrificio assolutamente sproporzionato rispetto alle finalita' e alla natura della pretesa creditoria dell'ente. Esaurita la fase istruttoria e depositata C.T.U., la causa veniva trattenuta a sentenza con termine sino al 13 marzo per deposito di comparse conclusionali e repliche. Ritenuto in diritto - quanto al difetto di giurisdizione del giudice adito, l'attore contestando l'esistenza del presupposto per la partecipazione alle spese consortili, afferma per cio' stesso la giurisdizione del giudice ordinario (cass. S.U. 4542/1986); - quanto alla fondatezza nel merito della domanda, la giurisprudenza e' univoca nel richiedere che le opere del consorzio abbiano dato origine ad un beneficio concreto e diretto a favore dell'immobile gravato da contributo consortile. Tale nesso di causalita' non e' stato individuato nel corso della esperita fase istruttoria, (la C.T.U. ha negato l'esistenza di un beneficio consortile a favore dell'immobile dell'attore); - quanto alla natura dei contributi di bonifica e al difetto di competenza del giudice adito, il convenuto consorzio precisa che "i Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche" (art. 59 R.D. 215/1933). Ed e' proprio dalla pubblicizzazione disposta dall'art. 59 R.D. suindicato che la difesa del Consorzio di bonifica, in linea con il recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione (cass. U. S. 9493 del 23 settembre 1998 ed altre), afferma che il contributo consortile ha natura di tributo (il contributo come provvista finanziaria degli enti pubblici) con conseguente attribuzione delle relative controversie alla competenza del tribunale ex art. 9 cpc. Ma a tale proposito bisogna ricordare che la stessa Corte costituzionale ha piu' volte avuto modo di affermare la natura non tributaria dei contributi di bonifica (sent. Corte cost. 26/1998). Il particolare intreccio di pubblico e privato che nella sentenza 326/1988 la Corte costituzionale rileva nella struttura dei Consorzi fa si che, nonostante la qualifica di persona giuridica pubblica i Consorzi restino "espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nella attivita' di bonifica o che da essa traggono beneficio". La natura di persona giuridica pubblica attribuita ai Consorzi non appare quindi sufficiente a qualificare necessariamente come tributi le relative entrate. La stessa Corte Costituzionale, nella sua ordinanza n. 92 del 31 marzo 2000, insegna che l'attribuzione delle controversie al tribunale puo' essere fatta "soltanto a seguito della qualificazione dell'oggetto della controversia, che va peraltro definito in base alle diverse norme che disciplinano specificatamente l'entrata pubblica in contestazione". A parere di questo giudice appare, quindi, necessario sollevare questione di costituzionalita' dell'art. 59 e dell'art. 21 del R.D. 215/1933, in relazione all'art. 9 c.p.c. in quanto rilevante ai fini della decisione della questione pregiudiziale (incompetenza del giudice adito) sollevata dalla difesa del Consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia: - quanto alla norma di cui all'art. 59, perche' prevedendo la pubblicizzazione dei consorzi di bonifica in epoca precedente alla Costituzione, appare in contrasto con l'art. 2 Cost., con il principio secondo il quale e' necessario "assecondare le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell'ambito dell'autonomia privata, di vedersi riconosciuta l'originaria natura", secondo una "esigenza imposta dal principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana" (Corte cost. 396/1998); - quanto al disposto dell'art. 21 r.d. 215/1933 perche' con il riconoscere all'esazione dei contributi i privilegi dell'imposta fondiaria e con il rinvio alle norme sull'esazione delle imposte dirette, pare estendere ai contributi consortili la natura propria dei tributi, con competenza per materia del tribunale a conoscere delle relative controversie, attuando in tal modo una deroga ai generali criteri di riparto di competenza, con disparita' di trattamento, non giustificato da alcun apprezzabile interesse pubblico (trattandosi di rapporti di natura non tributaria, ai quali e' estranea la finalita' di assicurare le entrate dello Stato), tra coloro che azionano pretese di natura non ributaria nei confronti dei Consorzi di Bonifica e coloro che azionano pretese - di natura parimenti non tributaria o, piu' in generale, pretese di pari valore, ma nei confronti di altri soggetti, con violazione, quindi, degli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.