IL GIUDICE DI PACE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa civile R.G.
  n. 187/1997,   promossa  da  Braghieri  Giovanni,  rappresentato  e
  difeso,  come da mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv.
  Daniela Braghieri, con studio in Piacenza, Stradone Farnese n. 26,
    Contro  Consorzio  di  Bonifica Bacini Tidone Trebbia, in persona
  del  Commissario Regionale e legale rappresentante dott. Pier Carlo
  Brunelli,  assistito  e  difeso,  come  da  mandato  in  calce alla
  comparsa  di costituzione e risposta, dall'Avv. Gian Paolo Nascetti
  e  dall'avv.  Alessandro  Miglioli  e  domiciliato in Piacenza, Via
  Vescovado  n. 3,  avente ad oggetto: restituzione somma a titolo di
  contributi consortili.
                         Osservato in fatto
    Con  atto  di  citazione  ritualmente notificato il 6 giugno 1997
  Braghieri  Giovanni  conveniva in giudizio il Consorzio di Bonifica
  Bacini  Tidone  Trebbia  per  sentire  accertare  e  dichiarare che
  l'immobile  posseduto  dall'attore  in Piacenza - frazione Pittolo,
  gravato   da   contributo  consortile,  non  e'  assoggettabile  al
  contributo   imposto  dal  consorzio.  L'attore  precisava  che  il
  consorzio  suindicato  aveva  imposto  il  contributo sull'immobile
  situato all'interno del proprio comprensorio in quanto beneficiario
  di opere di bonifica realizzate nel corso degli anni.
    L'attore   contestava   la  legittimita'  del  contributo  stesso
  riportandosi  alla sentenza della Cass. SU. 8960/1996, con la quale
  e'  stato affermato che i contributi consortili sono legittimamente
  imposti  e riscossi solo se dalle opere di bonifica sia derivato un
  beneficio diretto e specifico all'immobile de quo.
    Si costituiva in giudizio il Consorzio convenuto eccependo in via
  preliminare  il  difetto  di  giurisdizione  e  l'incompetenza  del
  giudice adito e nel merito l'infondatezza della pretesa.
    All'eccezione  di  incompetenza  del  giudice  adito  l'attore si
  opponeva  affermando  che  la  competenza del tribunale a conoscere
  delle  controversie riguardanti i contributi di bonifica e' esclusa
  dalla  natura  extra  tributaria  dei  contributi  stessi. Rilevava
  inoltre  che  l'interpretazione  estensiva  della norma dell'art. 9
  cpc,  con  conseguente  competenza  del tribunale a conoscere delle
  controversie   in  materia  di  contributi  consortili,  attua  una
  devoluzione  a  detta  autorita'  incongrua  e  discriminatoria, in
  quanto    impone   al   cittadino   un   sacrificio   assolutamente
  sproporzionato  rispetto alle finalita' e alla natura della pretesa
  creditoria dell'ente.
    Esaurita la fase istruttoria e depositata C.T.U., la causa veniva
  trattenuta  a sentenza con termine sino al 13 marzo per deposito di
  comparse conclusionali e repliche.
                         Ritenuto in diritto
    -  quanto al difetto di giurisdizione del giudice adito, l'attore
  contestando  l'esistenza del presupposto per la partecipazione alle
  spese  consortili,  afferma  per  cio'  stesso la giurisdizione del
  giudice ordinario (cass. S.U. 4542/1986);
    -   quanto   alla   fondatezza   nel  merito  della  domanda,  la
  giurisprudenza e' univoca nel richiedere che le opere del consorzio
  abbiano  dato  origine  ad un beneficio concreto e diretto a favore
  dell'immobile  gravato  da  contributo  consortile.  Tale  nesso di
  causalita'  non  e' stato individuato nel corso della esperita fase
  istruttoria,  (la  C.T.U.  ha  negato  l'esistenza  di un beneficio
  consortile a favore dell'immobile dell'attore);
    -  quanto  alla natura dei contributi di bonifica e al difetto di
  competenza del giudice adito, il convenuto consorzio precisa che "i
  Consorzi  di  bonifica  sono persone giuridiche pubbliche" (art. 59
  R.D. 215/1933).
    Ed  e'  proprio dalla pubblicizzazione disposta dall'art. 59 R.D.
  suindicato che la difesa del Consorzio di bonifica, in linea con il
  recente  indirizzo  giurisprudenziale  della  Corte  di  cassazione
  (cass.  U.  S. 9493 del 23 settembre 1998 ed altre), afferma che il
  contributo  consortile  ha  natura  di  tributo (il contributo come
  provvista   finanziaria   degli   enti  pubblici)  con  conseguente
  attribuzione   delle  relative  controversie  alla  competenza  del
  tribunale ex art. 9 cpc.
    Ma  a  tale  proposito  bisogna  ricordare  che  la  stessa Corte
  costituzionale  ha piu' volte avuto modo di affermare la natura non
  tributaria dei contributi di bonifica (sent. Corte cost. 26/1998).
    Il particolare intreccio di pubblico e privato che nella sentenza
  326/1988   la  Corte  costituzionale  rileva  nella  struttura  dei
  Consorzi  fa  si  che, nonostante la qualifica di persona giuridica
  pubblica i Consorzi restino "espressione, sia pure legislativamente
  disciplinata  e  resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari
  dei  fondi  coinvolti  nella  attivita'  di  bonifica o che da essa
  traggono beneficio".
    La  natura  di  persona giuridica pubblica attribuita ai Consorzi
  non  appare  quindi  sufficiente a qualificare necessariamente come
  tributi le relative entrate.
    La  stessa Corte Costituzionale, nella sua ordinanza n. 92 del 31
  marzo  2000,  insegna  che  l'attribuzione  delle  controversie  al
  tribunale   puo'   essere   fatta   "soltanto   a   seguito   della
  qualificazione  dell'oggetto  della  controversia,  che va peraltro
  definito    in   base   alle   diverse   norme   che   disciplinano
  specificatamente l'entrata pubblica in contestazione".
    A  parere  di questo giudice appare, quindi, necessario sollevare
  questione di costituzionalita' dell'art. 59 e dell'art. 21 del R.D.
  215/1933,  in  relazione  all'art. 9  c.p.c. in quanto rilevante ai
  fini  della  decisione  della questione pregiudiziale (incompetenza
  del giudice adito) sollevata dalla difesa del Consorzio di bonifica
  Bacini Tidone Trebbia:
    -  quanto  alla  norma  di cui all'art. 59, perche' prevedendo la
  pubblicizzazione  dei consorzi di bonifica in epoca precedente alla
  Costituzione,  appare  in  contrasto  con  l'art. 2  Cost.,  con il
  principio   secondo   il   quale   e'  necessario  "assecondare  le
  aspirazioni   di   quelle   figure   soggettive  sorte  nell'ambito
  dell'autonomia   privata,   di  vedersi  riconosciuta  l'originaria
  natura",  secondo  una "esigenza imposta dal principio pluralistico
  che  ispira  nel suo complesso la Costituzione repubblicana" (Corte
  cost. 396/1998);
    -  quanto  al  disposto dell'art. 21 r.d. 215/1933 perche' con il
  riconoscere  all'esazione  dei  contributi i privilegi dell'imposta
  fondiaria  e  con  il rinvio alle norme sull'esazione delle imposte
  dirette,  pare estendere ai contributi consortili la natura propria
  dei  tributi,  con competenza per materia del tribunale a conoscere
  delle  relative  controversie,  attuando  in tal modo una deroga ai
  generali  criteri  di  riparto  di  competenza,  con  disparita' di
  trattamento,  non  giustificato  da  alcun  apprezzabile  interesse
  pubblico  (trattandosi  di  rapporti  di  natura non tributaria, ai
  quali  e'  estranea  la  finalita'  di  assicurare le entrate dello
  Stato), tra coloro che azionano pretese di natura non ributaria nei
  confronti  dei Consorzi di Bonifica e coloro che azionano pretese -
  di  natura parimenti non tributaria o, piu' in generale, pretese di
  pari  valore,  ma  nei confronti di altri soggetti, con violazione,
  quindi, degli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.